Print Friendly, PDF & Email

 Il datore di lavoro omette di versare il Tfr dei lavoratori al Fondo Tesoreria?

Allora la “liquidazione” la paga l’Inps.

di Antonio Vargiu 

Nel titolo c’è già la sintesi del tema che trattiamo oggi. La questione è semplice, ma ha lasciato spesso i lavoratori con l’amaro in bocca.

Di che cosa si tratta è presto detto: purtroppo ancora “incappiamo” in aziende che, con almeno 50 addetti, dovrebbero versare “mensilmente” le quote di Tfr dei propri dipendenti al Fondo Tesoreria dell’Inps, ma non lo fanno.

Il peggio per i lavoratori arriva quando o perché danno le dimissioni o perché, più spesso, l’azienda fallisce e, alla richiesta di pagamento del trattamento di fine rapporto, si arriva a scoprire che i versamenti alla Tesoreria non sono stati fatti.

Ecco quindi l’amara disillusione: i soldi non ci sono e l’azienda, portata in giudizio, non ha un patrimonio in grado di far fronte al proprio debito. Può certo fallire, ma i lavoratori non avranno i propri soldi.

Contro questo però qualcuno si è mosso ed è andato in giudizio.

I fatti

La vertenza giudiziaria è stata promossa da un lavoratore che, dal 25/01/10 all’8/06/2011, era stato dipendente di una cooperativa, la New Labor coop a responsabilità limitata. La cooperativa faceva parte del consorzio Kalos, che si era visto aggiudicare in appalto il “lotto 12, Regioni Marche/Umbria” da Trenitalia spa.

Al termine del suo rapporto di lavoro è “rimasto creditore di ratei di 13^ e 14^, di ferie permessi e Tfr”. Si è rivolto per questo al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del lavoro, chiedendo un’ingiunzione di pagamento a Trenitalia in quanto solidale con la ditta alla quale era stato concesso l’appalto.

La causa è finita con un’accordo transattivo, con il quale Trenitalia pagava tutte le competenze del lavoratore, ad eccezione del Tfr.

A quest’ultimo proposito il lavoratore si insinuava al passivo della cooperativa, che era passata ad una gestione fallimentare, per ottenere il pagamento del Tfr o da parte della Tesoreria dell’Inps, se regolarmente accantonato, o da parte del Fondo di garanzia in caso contrario.

L’Inps competente territorialmente comunicava al lavoratore la mancanza di versamenti alla Tesoreria, invitandolo a ricorrere, eventualmente, al Fondo di Garanzia. Ma a questo proposito l’Inps successivamente negava anche questa seconda possibilità, a causa dell’accordo transattivo stipulato con Trenitalia.

A questo punto è scattato il contenzioso legale tra il lavoratore e l’Inps.

Siamo quindi arrivati al Tribunale di Spoleto.

Le ragioni dell’Inps

      

 

L’ Istituto eccepiva  innanzitutto:

  1. la decadenza della richiesta, citando una norma particolare che stabiliva in un anno il termine per ricorrere in giudizio a rivendicare quanto non retribuito;
  2. ribadiva che l’accordo transattivo stipulato dal ricorrente con Trenitalia precludeva al richiedente l’accesso al Fondo di garanzia per il Tfr non ricevuto;
  3. infine non poteva essere obbligato al versamento del Tfr al lavoratore in veste di gestore del Fondo di Tesoreria.

 

Il Tribunale: torto all’Inps su tutta la linea.

Ebbene il Tribunale di Spoleto rigetta totalmente le tesi sostenute dall’Inps, con motivazioni approfondite e che poggiano anche su una giurisprudenza di alto livello.

Si parte dalla “pretesa “prescrizione”: l’Inps ha affermato che “nel caso di specie i contributi sono irrimediabilmente prescritti;

invece  -sottolinea il Tribunale- bisogna partire dal presupposto che “il Tfr è retribuzione differita con erogazione all’atto della cessazione del rapporto di lavoro”;

per questo il legislatore ha voluto assicurare quei lavoratori i cui datori di lavoro non hanno ottemperato ai relativi versamenti al Fondo.

Segue poi una puntuale spiegazione del funzionamento del meccanismo “invero complesso”, rispetto al quale, però, ben poco rileva la modalità di versamento. “Tant’è che (e coglie nel segno parte ricorrente laddove lo rileva), in caso di accantonamento presso il Fondo di tesoreria, in ogni caso il lavoratore presenterà la domanda (un’unica domanda) di liquidazione del T.F.R. spettante (o di sue eventuali anticipazioni) al proprio datore di lavoro”

” … La  liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un’unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755 (“Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”) limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. …” (art. 1, comma 756, legge n. 296/2006, ” Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”).

“Versamenti (al Fondo di cui al comma 755 cit.), cui i datori di lavoro sono tenuti mensilmente (“Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755…”, art 1, comma 756, legge cit.).

Solo il datore di lavoro è la parte cui si rapporta il lavoratore, laddove invece quest’ultimo resta estraneo al rapporto che si instaura tra il suo datore di lavoro e l’l.N.P.S. presso il cui Fondo il datore deve provvedere agli accantonamenti mensili ai fini della successiva liquidazione del T.F.R..”.

Le conclusioni

 Proprio in virtù di questa spiegazione del meccanismo, il Tribunale conclude che, da una parte, il lavoratore ha come interlocutore unicamente il proprio datore di lavoro, mentre solo l’Inps è in grado di avere -nel suo rapporto con il datore di lavoro- l’esatta situazione degli accantonamenti e versamenti effettuati.

A questo punto la sentenza deduce che, dall’omissione del datore nel provvedere ai versamenti e dell’Istituto nel procedere alle necessarie verifiche, non può venire nessun effetto pregiudizievole per il lavoratore. Tanto meno riguardo al Tfr.

“Ne consegue la piena operatività del principio di automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116 c.c. (“Prestazioni’, “Le prestazioni indicate nell’art. 2774 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l’imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali o delle norme corporative”, comma 1).

Proprio sulla funzione del principio di automaticità delle prestazioni ha avuto modo di pronunciarsi la Suprema Corte che, anche nel ricordare quanto affermato dalla Consulta, ha così statuito: ” L’art. 2116 del codice civile stabilisce il principio dell’automaticità delle prestazioni, in forza del quale le prestazioni previdenziali spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati dal datore di lavoro. Come affermato dalla Corte Costituzionale, tale principio costituisce diretta espressione della finalità solidaristica della tutela previdenziale e risponde alla precipua funzione di trasferire il rischio dell’inadempimento dell’obbligazione contributiva dal lavoratore all’ente previdenziale e, per il tramite di

quest’ultimo, all’intera collettività degli assicurati (cfr- Corte cost.5 dicembre 1997, n. 374). Esso costituisce quindi una regola generale, non richiedendosi un’espressa norma che lo richiami, ma essendo semmai necessaria una disposizione esplicita perché sia possibile ad esso derogare.” (Cass., sez. VI, ord. n. 15589 del 22-6-2017).

 

lnoltre, proprio perché (come detto) il lavoratore resta estraneo al rapporto che si instaura tra il suo datore di lavoro e l’I.N.P.S…., solo dalla cessazione del rapporto di lavoro decorre il termine, quinquennale, di prescrizione perché il lavoratore possa chiedere al proprio datore di lavoro la liquidazione del T.F.R. maturato.

Termine rispettato nel caso di specie”.

Infine l’ultimo elemento per comporre il mosaico: agli atti c’è la dichiarazione di fallimento della cooperativa alle cui dipendenze ha operato il lavoratore.

A questo punto il Tribunale di Spoleto mette in fila i vari pezzi del ragionamento:

  • c’è il fallimento della New Labor coop;
  • c’è l’incapienza della stessa e, quindi, l’impossibilità di pagare il Tfr ;
  • c’è il diritto da parte del lavoratore di percepire il Tfr;
  • il Tfr deve essere pagato dall’Inps in quanto gestore del Fondo tesoreria (e non del Fondo di Garanzia).

 

L’importanza della sentenza

 

Non vogliamo usare paroloni tipo “sentenza rivoluzionaria” ecc. Riteniamo, però, che di questa sentenza se ne sia parlato troppo poco.

Intanto domandiamoci perché così spesso abbiamo a che fare con il mondo delle piccole cooperative (non sempre vere cooperative) per violazione di diritti dei lavoratori.

Una delle risposte è che siamo nella “jungla degli appalti”, dove si prendono commesse al “massimo ribasso”, a prescindere dalla capacità operativa e finanziaria di chi è chiamato a realizzare commesse per grandi aziende come Trenitalia.

Responsabilità di tutto questo? Ci possiamo esercitare a fare l’elenco dei vari colpevoli, ma si rimane, comunque, con l’amaro in bocca.

Seconda considerazione.

Abbiamo grandi aziende che puntano a risparmiare (a volte sottovalutando l’efficienza del servizio) ed indicono “aste al massimo ribasso”, abbiamo cooperative che prendono appalti e falliscono e magari rinascono sotto altre vesti. L’Inps? Spesso gioca allo scaricabarile.

I lavoratori, come al solito, sono l’anello debole della catena, quelli che il più delle volte ci rimettono. Quando va bene, è solo il Tfr.

In questo contesto la sentenza è una “boccata d’aria fresca”. L’Inps è chiamato ad assumersi le proprie responsabilità. Non fai niente quando vedi che aziende obbligate a versare le quote di Tfr al Fondo Tesoreria non adempiono? Allora è giusto che paghi tu e non i lavoratori.

Diciamo quindi che questa sentenza del Tribunale di Spoleto manda un forte segnale all’Inps perché possa scoprire che l’inerzia è costosa e decida, quindi, di potenziare la propria attività ispettiva e di prevenzione nei confronti di tutti quegli imprenditori che amano vivere “ai confini della legge”!

Share This: