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Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 21/04/2016, n°8072.

a cura dell’avv.Luigi Cerchione (1) e di Antonio Vargiu

Oggi parliamo di una causa di lavoro un po’ particolare e complessa, ma che è utile conoscere anche ai fini pratici.

Di che si tratta? L’argomento riguarda il diritto dei lavoratori, dipendenti di una azienda fallita o soggetta ad altra procedura concorsuale, di vedere riconosciuto e pagato dall’apposito Fondo di Garanzia, costituito presso l’Inps, il trattamento di fine rapporto (tfr) e le ultime tre mensilità (se non pagate).

  • Che cos’è il Fondo di Garanzia:

è il Fondo istituito presso l’Inps chiamato a sostituirsi al datore di lavoro insolvente, nel caso in cui un’impresa sia fallita o soggetta ad altra procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria) , per pagare il Tfr e gli ultimi tre mesi di retribuzione.

  • Soggetti che possono beneficiare del Fondo di Garanzia:

  1. lavoratori dipendenti

  1. apprendisti

  1. dirigenti di aziende industriali

  1. soci delle cooperative di lavoro.

Nel caso in esame abbiamo a che fare con una situazione non così inusuale nel nostro sistema produttivo.

L’azienda, Confezioni Patty di Francesconi Pierino sas, era infatti un’azienda artigianale senza i requisiti di volumi d’affari che ne potessero permettere il formale fallimento. In più, già in una situazione critica, viene a mancare anche il socio unico “accomandatario”.

Questo significa, in pratica, un’enorme difficoltà a far scattare la tutela minima nei confronti dei dipendenti (in questo caso lavoratrici), il pagamento, cioè, da parte dell’Inps sia del Tfr che delle ultime tre mensilità.

E’, in effetti, quanto avvenuto. Quando, cioè, le lavoratrici hanno chiesto al tribunale di Bologna di essere ammesse al pagamento da parte del Fondo di garanzia, il tribunale in prima istanza e, successivamente, in sede di appello, ha respinto tale richiesta in quanto “mancava l’esperimento di una valida azione esecutiva nei confronti della societa’ datrice di lavoro e l’accertamento dell’insufficienza dell’eredita’ giacente”.

A questo punto il giudizio, appellato, è arrivato in Cassazione, sezione lavoro.

Sentenza e motivazioni molto interessanti.

Vengono esaminate separatamente le due richieste delle lavoratrici: quella relativa al pagamento del tfr e quella relativa alle ultime tre mensilità.

Vediamo in estrema sintesi i due punti.

Le lavoratrici, nel loro ricorso, avevano messo in evidenza tutte le azioni compiute per far pagare alla società i loro crediti: “… avevano piu’ volte sollecitato, senza esito, la curatrice a compilare la modulistica richiesta per poter usufruire dell’intervento del fondo di garanzia; …la stessa curatrice aveva comunicato l’impossibilita’ di dar seguito alla procedura di liquidazione per mancanza di attivo, invitando le lavoratrici a rinunciare ai loro crediti…”. Infine “i crediti vantati non erano stati contestati dall’Inps ne’ dal curatore dell’eredita’”.

La Cassazione conferma la veridicità di questi fatti alla luce di quanto documentato dalle ricorrenti e passa a dare l’esatta interpretazione della legge 297 del 1982, art.2, comma 5, che così recita: Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreche’, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.

Per la sezione Lavoro della Suprema Corte i lavoratori hanno diritto al pagamento del tfr da parte del Fondo di Garanzia, anche non in presenza di un formale fallimento, quando:

  • il lavoratore abbia agito contro l’azienda procurandosi una sentenza definitiva o un decreto ingiuntivo a cui non sia stata fatta opposizione e, quindi, ormai irrevocabile: in sostanza un titolo esecutivo;

  • il patrimonio dell’azienda sia insufficiente a consentire la soddisfazione dei lavoratori; lo stesso  vale nel caso in cui, pur presentando l’azienda i requisiti per fallire, l’istanza di fallimento venga rigettata perché l’impresa è ormai chiusa da oltre un anno o in caso di immediata estinzione del fallimento per insufficienza dell’attivo; anche in questo caso è necessario che il lavoratore si munisca di sentenza di condanna o decreto ingiuntivo.

Questa interpretazione continua la Cassazione- trova giustificazione nella facolta’ data dalla direttiva comunitaria ai legislatori nazionali di assicurare la tutela dei lavoratori anche in casi di insolvenza accertati con modalita’ e in sedi diverse da quelle tipiche delle procedure concorsuali. La medesima interpretazione consente di assicurare copertura assicurativa al lavoratore nel caso in cui non e’ stato possibile accertare il credito in sede fallimentare per la chiusura anticipata del fallimento…

6.4. ‐ L’esigenza di tutela effettiva, infine, e’ coerente con la finalita’ del legislatore del 1982, che, mediante l’istituzione di un Fondo di garanzia affidato all’ente previdenziale pubblico, ha inteso compensare la peculiarita’ della disciplina del t.f.r. ‐ in cui il sistema degli accantonamenti fa si che gli importi spettanti al lavoratore vengano trattenuti e utilizzati dal datore di lavoro ‐ con la previsione di una tutela certa del credito, realizzata attraverso modalita’ garantistiche e non soggetta alle limitazioni e difficolta’ procedurali previste, invece, per la tutela delle ultime retribuzioni (ai sensi del Decreto Legislativo n. 80 del 1992)”.

Non viene invece accettato il ricorso per il mancato pagamento delle ultime tre mensilità. “… Lamentano le ricorrenti che il rigetto del loro diritto al pagamento delle ultime tre mensilita’ in quanto non rientranti nei dodici mesi decorrenti a ritroso dalla data d’inizio dell’esecuzione forzata era errato, giacche’ in caso di eredita’ giacente il dies a quo dell’anno andava fissato nel momento di apertura della procedura di liquidazione dell’eredita’ giacente, stante il suo parallelismo con la procedura fallimentare.

Poiche’ l’eredita’ giacente si era costituita nell’aprile del 2002 con la nomina del curatore, le tre mensilita’ richieste rientravano nel termine annuale…”.

  • Condizione per accedere al Fondo:

cessazione del rapporto di lavoro per

  1. dimissioni

  1. licenziamento

  1. scadenza del termine in caso di tempo determinato.

  1. esistenza del credito, che deve essere preventivamente accertato; la procedura tipica è costituita dall’ammissione del credito nello stato passivo mediante deposito dei titoli presso la Cancelleria del Tribunale.

  • La domanda di intervento del Fondo di Garanzia:

  1. la domanda per accedere al Fondo va presentata alla sede dell’Inps nella cui competenza territoriale il lavoratore ha la propria residenza;

  1. dal 1° aprile 2012 la domanda va presentata per via telematica; in ogni caso la si può inoltrare anche mediante il ricorso ad un patronato.

Su questo punto non concorda, invece, la Corte ricordando le precise scadenze previste dalla legge italiana, migliorativa peraltro rispetto alla direttiva comunitaria (un anno invece di sei mesi): le tre mensilità pagabili dal Fondo di Garanzia devono rientrare nei dodici mesi che precedono la data di uno di questi tre provvedimenti giudiziari:

  1. la data del provvedimento che determina l’apertura di una delle procedure indicate nell’articolo 1, comma 1 (procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria);

  2. la data di inizio dell’esecuzione forzata;

  3. la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell’esercizio provvisorio ovvero dell’autorizzazione alla continuazione dell’esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita’ lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e’ intervenuta durante la continuazione dell’attivita’ dell’impresa”.

I tre mesi di retribuzione non sono, quindi, dovuti perché riferiti ad un periodo precedente che va oltre l’anno da queste tre possibili date.

In conclusione, la sentenza ha il pregio di indicare chiaramente le condizioni e i tempi entro cui i lavoratori possono reclamare i propri diritti, dando una interpretazione più ampia della portata della legge sul Fondo di Garanzia, includendo anche le aziende che non possono dichiarare un formale fallimento in quanto non sufficientemente strutturate (in questo caso aziende artigiane).

Prescrizione: 

* la richiesta di intervento del Fondo di garanzia del TFR deve essere presentata dal lavoratore entro cinque anni dal provvedimento che chiude la procedura concorsuale a cui è stato sottoposto il datore di lavoro.

* Per quanto riguarda il recupero delle ultime tre mensilità della retribuzione, il termine di prescrizione è invece di un anno.

Il lavoratore deve pertanto prestare attenzione alle date dei provvedimenti al fine di non perdere il diritto al recupero del credito (data del decreto di chiusura del fallimento o di amministrazione straordinaria, data approvazione del bilancio finale di liquidazione per la procedura di liquidazione coatta amministrativa, data di cessazione del rapporto di lavoro in caso di concordato preventivo).

(1) Luigi Cerchione, avvocato e giuslavorista che collabora con la Uiltucs di Latina per le vertenze di lavoro nei settori di nostra competenza.

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