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LA CORTE EUROPEA PER I DIRITTI UMANI DI STRASBURGO

di Antonio Vargiu

Una certa sorpresa ha destato – anche tra gli “addetti ai lavori”- la sentenza della Grand Chamber della Corte Europea per i Diritti Umani (CEDU) (1) in tema di videosorveglianza dei lavoratori, che ha assolto il gestore di un supermercato che aveva installato videocamere, alcune delle quali in maniera segreta e senza preavviso né per i lavoratori né per la clientela.

La sorpresa viene soprattutto dal fatto che questa sentenza ha rovesciato il giudizio che era stato espresso precedentemente (2) da una sezione della stessa Corte.

Ma, al di là di questo, possiamo già anticiparvi che questa sentenza europea non mette assolutamente in discussione la normativa italiana vigente in tema di videosorveglianza né tantomeno la strategia contrattuale in merito messa in atto dalle Federazioni nazionali del Terziario (Filcams Cgil Fisascat Cisl e Uiltucs) .

I FATTI

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Il gestore di un supermercato riscontrava, al termine dei controlli di fine giornata, forti perdite inventariali (= differenze tra fatturato e merce presente in magazzino).

Da qui il sospetto che i furti fossero stati  commessi non solo dai (presunti) clienti, ma anche dai propri dipendenti. Per questo motivo provvedeva ad installare all’interno del negozio dei dispositivi di videoripresa.

Mentre alcune telecamere, poste a sorveglianza dei varchi d’uscita, erano ben visibili, altre erano state occultate, all’insaputa di tutti, anche dei lavoratori, e posizionate in modo da ottenere una sorveglianza generalizzata ed indistinta di tutto il personale addetto al bancone di cassa (covert video surveillance).

Ciò avveniva nonostante il codice per la protezione dei dati personali spagnolo imponesse l’obbligo di darne comunicazione ai lavoratori in modo chiaro ed esauriente, nonché di darne una compiuta informazione circa le modalità di trattamento dei dati personali acquisiti. Grazie ai filmati così ottenuti, venivano individuati e licenziati i responsabili dei furti, ben 14 dipendenti (!).

Si noti bene che, prima di procedere al licenziamento, la direzione aziendale aveva provveduto a far visionare i filmati alla rappresentanza sindacale (“the union rappresentative”), la quale aveva parlato con i lavoratori coinvolti e riconosciuti nelle riprese.

L’iter della giurisprudenza spagnola

Cinque lavoratori licenziati hanno, però, nonostante tutto, deciso di ricorrere alla magistratura, contestando non tanto i fatti, del resto innegabili, ma l’utilizzo delle telecamere “senza preavviso”.

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SEDE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SPAGNOLA

Il tribunale del lavoro, in prima istanza e coinvolgendo anche la Corte Costituzionale spagnola in merito all’interpretazione delle leggi sulla tutela della privacy, ha respinto la richiesta di revoca del licenziamento.

L’appello, successivamente presentato alla Alta Corte di Giustizia della Catalogna, ha portato alle stesse conclusioni, con la conferma dei licenziamenti effettuati.

L’unico alleggerimento della posizione dei lavoratori è venuta dall’inchiesta penale, che ha derubricato l’accusa più pesante di furto con una di “minor offence” (“reato minore”), dato che i beni sottratti non superavano il valore di 400 euro (per ognuno degli accusati).

 

  • Sentenza Lopez Ribalda vs Spagna, Strasburgo 17 ottobre 2019. Per il ruolo e il funzionamento della Corte Europea per i Diritti Umani (CEDU) vedi il primo box inserito in questo articolo. Avvertenza: la CEDU non va confusa con la Corte di giustizia dell’Unione Europea (a questo proposito vedi il secondo box).
  • Lopez Ribalda vs Spagna, Strasburgo 9 gennaio 2018.

Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU)

Ha sede a Strasburgo ed è un organo giurisdizionale internazionale, istituito nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950, per assicurarne l’applicazione e il rispetto. Vi aderiscono tutti i 47 membri del Consiglio d’Europa.IL RUOLO E IL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE EUROPEA PER I DIRITTI UMANI (CEDU).Ulteriori competenze riguardano l’applicazione della Carta europea dei diritti fondamentali, adottata a Nizza il 7 dicembre 2000 e diventata vincolante per gli Stati membri  dell’Unione Europea il 1° dicembre 2009, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.A questo proposito vogliamo sottolineare come, nell’art.53 della Carta, venga stabilito come le disposizioni della Carta non possono essere interpretate come limitative o lesive di diritti riconosciuti dalla Convenzione europea o dalle Costituzioni degli Stati membri.Chi sono i promotori del “giudizio”. I ricorsi possono essere promossi da individui, persone giuridiche ed organizzazioni non governative contro i Paesi tenuti ad applicare la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Carta europea dei diritti fondamentali.Quando è possibile promuovere il giudizio.Un ricorso è, però, irricevibile se non vengono percorsi tutti i gradi di giudizio previsti dalla legislazione dei singoli Stati membri.

La composizione della Corte.

La Corte, istituita nel 1959, è costituita da 47 giudici (tanti quanti gli Stati contraenti), eletti dall’assemblea parlamentare del consiglio d’Europa, a maggioranza dei voti espressi sulla base di una lista di tre candidati presentati da ciascuno Stato. I giudici, che agiscono a livello individuale, durano in carica nove anni, senza possibilità di rielezione.

Le pronunce.

Le pronunce devono essere motivate e sono obbligatorie per lo Stato in causa. Le sentenze possono essere rese da una sezione della Corte o dalla Grande Camera.

In effetti, dopo una prima pronuncia in una sezione “minore”, una delle parti in causa può promuovere il rinvio, entro tre mesi, alla Grande Camera (art.44), anche se questa richiesta va considerata come eccezionale e non come una normale procedura d’appello. La decisione su questa richiesta spetta a un collegio di cinque giudici della Grande Camera, che dovranno verificare se la controversia solleva “un problema importante relativo all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli o comunque un problema importante di rilevanza generale (art.43)”.

Il rapporto prevalente delle norme costituzionali italiane rispetto a quelle della Convenzione europea.

La prevalenza e le modalità di attuazione effettiva di tale primato sono state chiarite dalla Corte costituzionale italiana con le pronunce n. 348 e n. 349 del 24 ottobre 2007. La Consulta ha precisato che le disposizioni della Convenzione sono norme “che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale”.

Pertanto, il giudice nazionale non può disapplicare direttamente le norme interne contrarie alla Convenzione europea, ma deve sollevare una questione di costituzionalità.

 

*Ringraziamo la dott.ssa Marina Castellaneta, autrice de “I ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo…”, Supplemento al n.1/ 2019 della rivista  “Studi sull’integrazione europea”.

 

 

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Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE)Ha sede in Lussemburgo ed è un’istituzione dell’Unione europea, che ha il compito di garantire l’osservanza del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati fondativi dell’Unione europea.

  • Ruolo: garantire che il diritto dell’UE venga interpretato e applicato allo stesso modo in ogni paese europeo, garantire che i paesi e le istituzioni dell’Unione rispettino la normativa dell’UE.
  • Membri:
  • Anno di istituzione: 1952
  • Sede: Lussemburgo

La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) interpreta il diritto dell’UE per garantire che sia applicato allo stesso modo in tutti gli Stati membri e dirime le controversie giuridiche tra governi nazionali e istituzioni dell’UE.

Può essere adita, in talune circostanze, anche da singoli cittadini, imprese o organizzazioni allo scopo di intraprendere un’azione legale contro un’istituzione dell’UE qualora ritengano che abbia in qualche modo violato i loro diritti.

Le pronunce più comuni riguardano i seguenti aspetti:

interpretazione del diritto (pronunce pregiudiziali) – i tribunali nazionali degli Stati membri devono assicurare la corretta applicazione del diritto della UE, ma i tribunali di paesi diversi potrebbero darne un’interpretazione differente. Se un giudice nazionale è in dubbio sull’interpretazione o sulla validità di una normativa della UE, può chiedere chiarimenti alla Corte. Lo stesso meccanismo può essere utilizzato per stabilire se una normativa o prassi nazionale sia compatibile con il diritto comunitario;

  • il rispetto della legge(procedure d’infrazione) – questo tipo di misure viene adottato nei confronti di un governo nazionale che non rispetti il diritto della UE. Possono essere avviate  dalla Commissione europea o da un altro paese della UE. Nel caso in cui il paese si dimostri inadempiente, è tenuto a porvi rimedio immediatamente, altrimenti rischia una seconda procedura, che potrebbe comportare una multa;
  • annullamento di atti giuridici della UE(ricorsi per annullamento) – se ritengono che un atto della UE violi i trattati o i diritti fondamentali, il governo di uno Stato membro, il Consiglio della UE, la Commissione europea o, in taluni casi, il Parlamento europeo, possono chiedere alla Corte di annullarlo;
    anche i privati cittadini possono chiedere alla Corte di annullare un atto della UE che li riguardi direttamente;
  • assicurare l’intervento della UE(ricorsi per omissione) – in talune circostanze, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione devono prendere determinate decisioni. In caso contrario, i governi della UE, altre istituzioni della UE e, a certe condizioni, anche i privati cittadini o le imprese possono rivolgersi alla Corte;
  • sanzionare le istituzioni della UE(azioni di risarcimento del danno) – qualsiasi cittadino o impresa i cui interessi siano stati lesi da un’azione o omissione dell’UE o del suo personale può citarli davanti alla Corte.

La CGUE è suddivisa in 2 sezioni:

la Corte di giustizia tratta le richieste di pronuncia pregiudiziale presentate dai tribunali nazionali e alcuni ricorsi per annullamento e impugnazioni;

il Tribunale giudica sui ricorsi per annullamento presentati da privati cittadini, imprese e, in taluni casi, governi di paesi della UE. In pratica, ciò significa che questa sezione si occupa principalmente di diritto della concorrenza, aiuti di Stato, commercio, agricoltura e marchi.