Come ricordato dal comunicato delle organizzazioni sindacali –Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil- “ ci sono volute 16 ore di sciopero, manifestazioni e presidi in tutta Italia, ma alla fine – dopo una lunga ed estenuante trattativa durata oltre 10 mesi – sindacati e imprese” hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro.
L’accordo, sottoscritto a Milano il 21 febbraio u.s., si è andato ad aggiungere ad altri importanti rinnovi del settore industriale ed è un ulteriore segnale che in Confindustria ha vinto definitivamente l’ala che riconosce -nei contratti nazionali- uno strumento utile e necessario per regolare i rapporti salariali e normativi tra le parti.
Ancora una volta va sottolineato che è stato battuto lo schema, ipotizzato da una parte del mondo politico ed imprenditoriale, basato sull’eliminazione di uno dei due livelli tradizionali di contrattazione e, segnatamente, di quello nazionale, magari sostituito con il salario minimo (ma proprio minimo!) definito per legge.
La soluzione trovata per gli oltre 420.000 lavoratori interessati, impiegati in circa 40.000 imprese del settore, la potremmo così sintetizzare: aumenti salariali legati e condizionati dall’indice IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato a livello europeo), con un meccanismo che vedremo nei dettagli; welfare che potremmo definire “tradizionale” ma molto importante, perchè per la prima volta si dà vita a un fondo di assistenza sanitaria integrativo, di cui il settore era privo.
Tra le novità normative segnaliamo l’istituzione di un delegato aziendale alla formazione, con un suo specifico monte-ore.
Sul salario abbiamo, quindi, un terzo modello dopo quello adottato dai metalmeccanici, più fortemente condizionato dall’inflazione reale, e dal legno-arredamento, totalmente non condizionato.
I principali punti dell’ipotesi di accordo
I principali punti dell’ipotesi di accordo
1. Durata del ccnl:
- triennale, decorrerà dal 31 marzo 2016 e scadrà il 31 dicembre 2019, con clausola di ultrattività.
2. Aumento salariale:
- la retribuzione presa a riferimento per gli incrementi salariali è il 4° livello con un lordo pari a 1715 euro (superiore al minimo contrattuale);
- 70 euro al livello medio (4° livello), suddivisi in tre tranches: dal 1 aprile 2017, 25 euro; dal 1 luglio 2018, 25 euro; dal 1 luglio 2019, 20 euro; gli aumenti saranno però legati all’indice IPCA “reale”;
- questo significa che si farà -ex post- un raffronto tra l’indice IPCA previsionale e quello, successivo, “reale”; in caso di scostamento, in positivo o in negativo, si faranno gli aggiustamenti -in più o in meno- sulle successive tranches di aumento; solo per la prima tranche questo meccanismo scatterà solo per una una variazione che superi gli 8 euro.
3. Elemento di garanzia retributiva
- scatta in caso di assenza di contrattazione aziendale (ovviamente in assenza di procedure concorsuali o fallimentari);
- l’importo è pari a 250 euro per il 2017, a 300 euro per gli anni 2018 e 2019 e sarà erogato con la retribuzione dei mesi di gennaio; l’importo, onnicomprensivo di tutti gli istituti, può consentire un assorbimento dei superminimi individuali.
Viene confermato che i premi di risultato aziendali saranno totalmente variabili.
4. Orario di lavoro
Si conferma l’utilizzo di orari di lavoro in regime di flessibilità (settimane “più lunghe” nei periodi di più intensa attività produttiva, con recupero e settimane più corte nei periodi di minor lavoro).
Il contratto nazionale prevede che l’orario di lavoro possa –in certi periodi dell’anno- arrivare fino alle 48 ore settimanali (totale annuale: 104 ore), con recupero entro l’anno solare.
Le ore della flessibilità saranno pagate con una maggiorazione del 12% fino alla 48^ ora e una del 15% le successive.
E’ prevista una consultazione preventiva tra le parti, che si dovrà concludere entro 5 giorni. Passato questo termine, la flessibilità diviene operativa.
Ulteriori forme di flessibilità potranno essere definite con accordi a livello aziendale.
5. Welfare
assistenza sanitaria integrativa
La novità più importante è rappresentata dalla decisione di istituire un fondo di assistenza sanitaria integrativa.
Al fondo saranno iscritti tutti i lavoratori, cui si applica il contratto nazionale, compresi gli apprendisti e i lavoratori a tempo determinato per un periodo superiore a 9 mesi.
Il fondo sarà finanziato con 12 euro per addetto, totalmente a carico delle aziende, per 12 mensilità.
previdenza complementare
Previmoda è il fondo di previdenza complementare già costituito. Attualmente c’è un contributo paritario tra aziende e lavoratori: 1,5% delle retribuzioni tabellari.
Nel corso della vigenza contrattuale il contributo a carico delle aziende passerà a 1,7% dal 1°gennaio 2019 e al 2% dal 1°ottobre 2019.
6. Formazione continua
- In questa materia registriamo interessanti novità.
- è costituito un monte ore specifico, pari a 6 ore all’anno per dipendente; ogni dipendente ne potrà utilizzare per un massimo di 150 ore all’anno;
non potrà assentarsi contemporaneamente più del 2% della forza occupata; - le rsu possono nominare, al proprio interno, un “delegato alla formazione” con l’incarico specifico di curare i rapporti con i responsabili della formazione dell’azienda e di contribuire alla realizzazione operativa dei progetti di formazione continua;
- l’iniziativa della formazione può essere promossa o dallo stesso lavoratore, che, per migliorare la propria preparazione specifica, scelga di frequentare corsi presso istituti pubblici o scelti di comune accordo con l’azienda, all’interno di un progetto discusso e definito con le rappresentanze sindacali.