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di Antonio Vargiu

Innanzitutto diamo una definizione di “g.p.s.”: la sigla viene dall’inglese “global positioning system (sistema di posizionamento globale)”, cui corrisponde l’italiano “geolocalizzazione” (1). 

Ebbene non ha avuto finora grande risonanza, ma due anni fa l’Ispettorato nazionale del lavoro, appena costituito (2), ha emanato una circolare  in cui si affermava che le attrezzature per la geolocalizzazione satellitare (g.p.s.), non sono uno strumento di lavoro.

Per giungere a questa conclusione l’Ispettorato parte dalla citazione dell’articolo di legge:

L’art. 4, comma 2, della L. n. 300/1970 stabilisce che le procedure autorizzatorie indicate dalla disposizione non si applicano “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”.

Il problema successivo è quello di definire quando l’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sia strettamente funzionale “a rendere la prestazione lavorativa”.

Sempre secondo l’Ispettorato nazionale “…l’interpretazione letterale del disposto normativo porta a considerare quali strumenti di lavoro quegli apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che costituiscono il mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto, e che per tale finalità sia stati posti in uso e messi a sua disposizione”.

triangolazione

Non sono così i sistemi di geolocalizzazione, che vanno considerati come “un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma, per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro”.

Una presa di posizione importante: vediamo perché.

Il fatto che i sistemi gps non rientrino nei normali strumenti di lavoro fa sì che, conseguentemente, non possa essere applicata la nuova versione dell’articolo 4 (4) dello Statuto dei lavoratori, là dove dice – al comma 2- che, in questo caso, non è necessario l’accordo tra azienda ed organizzazioni sindacali o, in mancanza di accordo, l’autorizzazione della sede territoriale o centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (per una lettura analitica della nuova normativa relativa all’art.4 dello Statuto dei lavoratori e per i primi accordi sulla videosorveglianza si rimanda all’ebook pubblicato sul numero 21-22 luglio-agosto 2016 di questo sito).

firme

Concretamente questo significa che, per l’istallazione di gps, è necessario prima fare o tentare di fare un accordo a livello sindacale, salvo l’eccezione che vedremo più avanti.

Per noi condizione essenziale per l’accordo è l’esclusione dell’utilizzo dei dati della geolocalizzazione ai fini disciplinari, come invece la norma ora –con le modifiche apportate- renderebbe possibile. Possiamo consentire l’utilizzo dei dati a fini disciplinari solo nel caso in cui il comportamento del lavoratore sia tale da essere oggetto di denuncia scritta presso l’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

L’Ispettorato nazionale del lavoro termina la circolare evidenziando dei “casi del tutto particolari” che sono di due tipi:

  1. i sistemi di localizzazione sono installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti);

  2. l’installazione è richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es.uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.).

In buona sostanza l’Ispettorato conferma che i geolocalizzatori possono essere considerati strumenti di lavoro ed essere, quindi, esclusi da necessità di accordi sindacali o di procedure autorizzative solo quando essenziali per svolgere il proprio lavoro. Non basta, quindi, che lo strumento “migliori” la prestazione di lavoro, come interpretato da alcuni studi di avvocati, ma è necessario che siano indispensabili per rendere la prestazione. Ad esempio non è sufficiente che con il gps si possano individuare “percorsi più rapidi”.

  1. Per geolocalizzazione si intende l’identificazione della posizione geografica nel mondo reale di un qualsiasi oggetto come device mobile, computer, e altri dispositivi che siano connessi o meno alla Rete.

Le tecnologie attraverso le quali è possibile detta identificazione si basano sui segnali radio, sistemi cablati o, ancora, ibridi. I sistemi di geolocalizzazione maggiormente in uso sono il GPS, l’uso delle celle della rete telefonica e la Rete Internet attraverso connessioni WiFi o WLAN.

  1. A seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 149/2015, dal 14 settembre 2015 è stata istituita l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato Nazionale del Lavoro”.

L’Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall’INPS e dallINAIL. Ha una propria autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui spetta il monitoraggio periodico sugli obiettivi e sulla corretta gestione delle risorse finanziarie, e sotto il controllo della Corte dei Conti.

  1. Circolare

  1. Art. 4.
    Impianti audiovisivi. (1)

    1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi. (
    2)

2.  La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 23, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 43, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 151/2015.
(2) Comma così modificato dall’art. 5, comma 2, 
D.Lgs. 24 settembre 2016, n. 185, a decorrere dall’8 ottobre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 185/2016.

 ____________

 Cfr. Corte Europea Diritti dell’Uomo, Grande Camera, 05 settembre 2017 n° 61496/08, Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 02 maggio 2017 n° 10636, Cassazione penale, sez. III, sentenza 08 maggio 2017 n° 22148

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