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di Antonio Vargiu

Un caso recente a conferma dell’orientamento giurisprudenziale

A conferma della giurisprudenza di cui abbiamo parlato nella prima parte, possiamo citare un caso abbastanza recente, vissuto in prima persona.

Siamo nel 2018. L’azienda –Self Italia- di fronte ad una situazione produttiva praticamente insostenibile attivava una procedura concorsuale. In questa fase in cui l’azienda era sotto il controllo gestionale del Tribunale di Torino, si è presentato un acquirente, Bricofer, il classico “cavaliere bianco” pronto ad acquisire tutta l’azienda (compresa la sede amministrativa di Torino).

L’operazione sarebbe passata mediante una fase di affitto, ma con obbligo di acquisto dopo un breve e definito periodo.

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A questo punto, però, il Tribunale di Torino poneva una condizione per dare l’avvallo all’acquisizione di Self Italia: la sottoscrizione da parte dei lavoratori interessati al passaggio di una dichiarazione con cui sgravavano l’azienda cedente dall’obbligo della solidarietà nei confronti dei debiti inerenti il Tfr e quote delle ultime tre mensilità eventualmente non pagate. In caso contrario l’offerta di acquisto sarebbe stata respinta.

L’intento era chiaro: evitare a Self Italia ogni futuro contenzioso, sgravandola di una parte dei suoi debiti, in modo da far fronte più agevolmente al pagamento del resto dei creditori.

A questo punto è stato importante il ruolo svolto dalle organizzazioni sindacali per convincere i lavoratori della assoluta convenienza di questa operazione: i loro crediti, infatti, sarebbero stati più facilmente garantiti dall’azienda subentrante, certamente più “in salute” di un’azienda che andava velocemente verso il fallimento! Purtroppo questo concetto non è stato capito da tutte le organizzazioni sindacali confederali. Ma, alla fine, il nostro  atto di coraggio è stato premiato: sia pure a rate, in un anno i lavoratori hanno avuto dall’azienda acquirente le spettanze pregresse a cui avevano diritto.

 

Un nuovo “colpo di scena”: un cambiamento radicale dal nuovo codice della crisi d’impresa.

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dal blog di Patrizio Gatti

E’ il legislatore a cambiare completamente la situazione. In realtà l’iter è stato complesso e non poteva non esserlo: la legge del 19 ottobre 2017 , n.155 dopo aver approvato i principi essenziali della riforma dava delega al governo per emanare il decreto delegato con le norme specifiche e dettagliate.

Questa operazione, per molti versi eccezionale, ha attraversato le vicende di due governi e di due maggioranze assolutamente diverse.

Alla fine abbiamo una riforma targata “gialloverde (primo governo Conte”).

Non è qui il caso e l’occasione per un’analisi del nuovo “Codice”. Ci limitiamo qui a riportare una battuta iniziale dell’articolo di presentazione di Marino Longoni (1) della pubblicazione dedicata all’argomento da Italia Oggi:

“Dopo aver abolito la povertà, il governo gialloverde ha abolito anche i fallimenti: non ci saranno più i falliti (termine considerato troppo carico di discredito sociale) ma i “sottoposti alla liquidazione giudiziale” molto più politically correct…”.

Entrata in vigore

Le norme operative, quelle che riguardano direttamente le imprese, dovevano entrare in vigore il 15 agosto 2020, a 18 mesi di distanza dalla pubblicazione della legge.

Ma l’emergenza economica causata dalla “crisi da coronavirus” ha indotto il governo a spostarne l’entrata in vigore al 1° settembre 2021 (2)

Parliamo, quindi, del futuro. In realtà l’Inps, con il messaggio n.2272 del 14 giugno 2019, dichiara di volersi adeguare da subito alla nuova norma in quanto:

“ il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza ha apportato una modifica sostanziale a questa situazione, rendendo immediatamente esigibile il TFR nei confronti dell’azienda in crisi cedente nei casi di cui all’art.47 c.5, e prevedendo, di conseguenza, la possibilità per il dipendente di richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia anche se il rapporto di lavoro non si è risolto (art.328 D.Lgs.14/2019)”.

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Conseguentemente l’INPS ammette fin da ora la possibilità di chiedere “l’intervento del Fondo di Garanzia per il TFR dei dipendenti ceduti in continuità del rapporto di lavoro anche nei casi di cui all’art.47 c.4-bis. Quanto precede anche nel rispetto della Direttiva 2001/23/CE”.

Naturalmente, però, una circolare interpretativa non può prevalere su una norma di legge.

 

Considerazioni finali

Siamo, dunque, in presenza di un regime giuridico in via di un completo ribaltamento rispetto agli orientamenti della giurisprudenza che abbiamo commentato.

Dal punto di vista del legislatore l’idea è quella di favorire le acquisizioni –senza soluzione di continuità nei rapporti di lavoro- di aziende destinate al fallimento alleggerendo l’azienda subentrante di quanto dovuto ai dipendenti in termini di Tfr maturato. Da qui una maggiore “appetibilità” per un possibile acquirente.

Di contro la necessità di un maggiore controllo di queste operazioni in maniera da evitare che si creino società ad hoc per acquisire personale con un costo del lavoro “alleggerito” del Tfr pregresso.

L’esperienza, quando le nuove norme saranno a regime, ci dirà quale delle due ipotesi finirà per realizzarsi e prevalere.

 

  • Marino Longoni, n.2, 23 gennaio 2019, La riforma del fallimento, Italia Oggi.
  • Decreto legge “liquidità”, 8 aprile 2020, n.23.

 

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