di Antonio Vargiu
Una recentissima sentenza del tribunale di Treviso (1) ci dà l’occasione per vedere da vicino il funzionamento di strutture “bilaterali”, anche articolate, messe in piedi dalla normativa di emergenza chiamata ad affrontare le problematiche di sicurezza e di prevenzione del “coronavirus”, a tutela di chi lavora nelle aziende industriali, agricole, del mondo del commercio, del turismo e dei servizi.
Nella gran parte dei casi è stata compresa la necessità di collaborazione tra le parti nei costituiti “comitati anticovid”; ci sono state però delle eccezioni, che hanno generato non solo confronti, ma, a volte, anche accese discussioni fino a divenire veri e propri conflitti che sono finiti di fronte al giudice del lavoro.
E’ questo il caso che oggi portiamo alla vostra attenzione.
I fatti
Come al solito, verrebbe la voglia di dire, siamo nel mondo degli appalti, che purtroppo vede assumere troppo spesso atteggiamenti autoritari da parte degli “imprenditori”.
In questo caso parliamo di una grande cooperativa, la Rekeep (già Manutencoop Facility Management) subentrata a un’altra cooperativa, la Copma, in un appalto relativo alla pulizia, sanificazione e smaltimento dei rifiuti dell’ospedale Cà Foncello (Treviso) il 2 aprile 2018, “obbligandosi all’applicazione del ccnl di categoria e degli accordi integrativi in vigore nel tempo e località di servizio (da cui la vincolatività dell’accordo 13/2/2018 stipulato con Copma che riconosceva le Rsl in ogni cantiere di lavoro con l’impegno dell’azienda di fornire loro la formazione e gli aggiornamenti necessari)”.
Verificatasi l’emergenza sanitaria per il covid 19, in esecuzione del DPCM 11/3/2020 che raccomandava intese tra organizzazioni datoriali e sindacali, in data 14 marzo u.s. era stato sottoscritto uno specifico “Protocollo condiviso di regolamentazione della misure per il contenimento della diffusione del virus covid 19 negli ambienti di lavoro”.
L’art.13 di questo Protocollo come è noto prevede la costituzione in azienda di “un comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e delle Rls”.
Ora la Rekeep come abbiamo detto è una grande cooperativa, tanto da operare in tante realtà ospedaliere e sanitarie a livello nazionale.
Per questo motivo era stato già costituito un Comitato nazionale, dal quale aveva escluso la Rls nominata a Cà Foncello per tre motivi:
- era la concessionaria del servizio ad aver assunto l’obbligazione ad applicare i contratti collettivi vigenti “nel tempo e nel luogo del servizio”;
- i numeri degli Rls a livello nazionale -diciotto- erano più che sufficienti;
- l’ospedale Cà Foncello era una “semplice” commessa e non configurava, quindi, una unità produttiva, ragione per cui era stata respinta la nomina di una lavoratrice designata unitariamente dalle organizzazioni sindacali confederali presenti.
La Rekeep, inoltre, mette in evidenza di aver preso tutte le misure di prevenzione necessarie, di aver affisso nelle bacheche la documentazione e di aver sottoscritto tutti i protocolli di settore.
Inoltre dichiara di non sentirsi vincolata “dall’accordo sindacale intercorso con la precedente affidataria del servizio di pulizia, che riconosceva le Rls “in ogni cantiere di lavoro””.
Neppure riteneva cogente il Protocollo 14 marzo 2020 che, in ogni caso, interpretava come non “impositivo di un comitato per ogni sede di lavoro”.
Il Tribunale, nella motivazione della sentenza, pur avendo attentamente preso in considerazione le ragioni delle due parti, dichiara subito di non condividere le tesi della Rekeep.
I “ragionamenti” del Tribunale.
- Fare chiarezza sui “rapporti di appalto”.
Per far questo viene citata una lettera dell’ULSS (unità locale socio sanitaria) competente per territorio, datata 27 marzo 2018, che dichiara che, dopo la cessazione dell’appalto Copma, e quindi dal 2 aprile 2018, “i servizi di pulizia presso il presidio ospedaliero di Treviso dovranno essere gestiti da Ospedal Grando srl (“concessionario”) in forza di quanto contemplato nel contratto di concessione 28.11.2015 fermo restando che Ospedal Grando ha comunicato che gestirà il suddetto servizio di pulizie per il tramite di Manutencoop Facility Management srl (mandante dell’associazione temporanea di imprese cui il concessionario ha affidato taluni servizi oggetto di concessione)”.
Quindi non c’è un subentro diretto nell’appalto Copma da parte di Manutencoop- Rekeep.
E’ invece Ospedal Grando, il concessionario, a gestire il servizio attraverso l’affidamento diretto a Rekeep.
- Gli obblighi conseguenti di Manutencoop- Rekeep.
E’ dunque il concessionario ad aver concordato con la Ulss “i poteri, gli obblighi, le prerogative contrattuali” che passano tutti a Rekeep. Come abbiamo già ricordato, tra questi c’è la previsione secondo la quale “il concessionario è obbligato ad applicare e a fare applicare integralmente tutte le disposizioni contenute nel ccnl di categoria e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio”.
- La rilevanza delle “rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza”, soprattutto in questo periodo di emergenza.
Se gli Rls hanno sempre avuto un loro importante e specifico ruolo in tema di prevenzione e denuncia di problematiche in tema di sicurezza sul lavoro e di controllo delle condizioni ambientali con l’obiettivo di salvaguardare la salute dei lavoratori, a seguito della pandemia hanno acquisito un rilievo particolare con la introduzione di una particolare normativa “di livello secondario, ma attuativa di normativa di rango legislativo, intesa a rendere prioritaria la necessità di trovare il migliore equilibrio possibile tra la tutela della salute dei lavoratori e le esigenze produttive o, comunque, di continuità dei servizi, ossia di risolvere problematiche dichiaratamente connotate da potenziali irripetibili singolarità ambientali e come tali –altrettanto dichiaratamente- efficacemente affrontabili a livello essenzialmente locale”.
- Il Protocollo (2).
Il Tribunale di Treviso fa, a questo proposito, importanti affermazioni. Soprattutto ne mette in evidenza la sua derivazione normativa, che è all’origine della “sua forza precettiva”.
Difatti, oltre ad essere emanazione di fonte regolamentare e frutto degli “ inviti istituzionali delle più alte cariche dello stato”, il Protocollo è originato dal DPCM (decreto del presidente del consiglio dei ministri) 11 marzo 2020, attuativo dell’art.3 del decreto legge 6/20 e legittimato dalla legge 23 agosto 1988, n..400.
Per queste ragioni non si può dubitare dell’efficacia vincolante del Protocollo “anche sotto il profilo delle fonti del diritto in senso classico”.
- Come si deve dare attuazione al Protocollo “anticovid”: la costituzione dei comitati.
In Rekeep è stato costituito un comitato nazionale, formato dall’insieme di cinque sotto-comitati territoriali.
Uno di questi sotto-comitati, però, quello relativo al Nord Est, non è stato costituito correttamente in quanto trascura l’ospedale Cà Foncello, la cui Rls e Rsa è stata esclusa sia da questo sotto-comitato che dalle comunicazioni relative all’ ”emergenza covid”.
In questa maniera viene a mancare la corretta attuazione del Protocollo. Infatti la “costituzione “in azienda” del comitato di controllo sull’attuazione del protocollo con la partecipazione di Rsa e Rls è da intendersi la costituzione nella specifica realtà territoriale ed ambientale ove il lavoro dell’azienda datrice (consistente nel caso di specie nella pulizia, sanificazione, gestione dei rifiuti) viene svolto, in quanto luogo dove si manifestano le concrete e specifiche esigenze da monitorare, attenzionare, risolvere in modo condiviso e con il contributo “di esperienza di persone che lavorano e in particolare degli RLS e RLST” come il Protocollo si esprime”.
Le conclusioni: il comportamento della Rekeep è antisindacale.
Riteniamo molto interessante ed importante riportare alla lettera la decisione del Tribunale di Treviso –sezione lavoro- nella parte in cui dichiara antisindacale il comportamento della Rekeep.
“…Il mancato riconoscimento del Rls e Rsa Cisl a componente del Comitato ex art.13 Protocollo, neanche nella forma centralizzata in cui il comitato è stato formato, costituisce condotta che lede le prerogative sindacali così come specificamente previste e conformate dalla normativa anti Covid, invece permeata (peraltro conformemente con le differenziazioni territoriali ed aziendali con le quali l’epidemia si è realmente manifestata) tutta dalla valorizzazione delle specificità delle singole realtà lavorative attraverso l’interlocuzione privilegiata con la rappresentanza sindacale necessariamente locale e senza, nella peculiarità data, possano essere correttamente invocate generali definizioni di “cantieri” o “aziende” in quanto prive di rilevanza attuale”.
Da qui la condanna dell’azienda, consistente nell’obbligo di ripristinare il diritto di partecipazione della Rls/Rsa discriminata al sotto comitato Nord Est e nel pagamento di tutte le spese processuali.
Ultime due importanti sottolineature ricavate dalle motivazioni della sentenza.
- La definizione di “unità produttiva.
Il giudice “en passant” sottolinea la definizione di unità produttiva che si ricava dal Protocollo: in effetti ” l’efficacia è…sinonimo di specificità rispetto alla “singola unità produttiva”.
Nel caso in esame quest’ultima è rappresentata dagli ospedali “strutture di centrale rilievo anche come maggiori potenziali fonti di contagio…”.
“Ne deriva la piena ragionevolezza della –peraltro letterale- interpretazione per la quale la costituzione “in azienda” del comitato di controllo sull’attuazione del protocollo con la partecipazione di Rsa e Rls è da intendersi la costituzione nella specifica realtà territoriale ed ambientale ove il lavoro dell’azienda datrice viene svolto”.
- Il ritorno della concertazione.
Vogliamo sottolineare come –in questa emergenza- Cgil Cisl e Uil tornano ad essere protagoniste di una concertazione che ha prodotto anche norme legislative, cosa da molto tempo impensabile.
Basti ricordare l’atteggiamento assunto in proposito dal governo Renzi o, più recentemente, dal primo governo Conte (Di Maio/Salvini).
- Tribunale di Treviso –sezione lavoro- sentenza 2571/ del 2 luglio 2020.
- Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19”, è stato firmato il 14 marzo 2020 da sindacati, imprese e governo.