Print Friendly, PDF & Email

Con questo iniziamo una serie di articoli che si propongono di ricordare all’opinione pubblica e alle nuove generazioni di delegati ed attivisti dei tre sindacati confederali Cgil Cisl e Uil non solo le condizioni politiche e sociali che hanno permesso di coagulare un insieme di forze, che oggi chiameremmo progressiste e che ieri si definivano come riformiste, ma soprattutto i contenuti di una legge che ha dato finalmente concretezza ai principi di libertà, di non discriminazione, di facoltà di organizzarsi in sindacato previsti dalla Costituzione, ma fino ad allora rimasti ampiamente fuori dai luoghi di lavoro.

Una celebrazione quasi “in sordina” dei 50 anni dall’approvazione della legge (20 maggio 1970): perchè?

L’impressione che si ha è quella di una “celebrazione” in tono minore”: sicuramente le fondazioni sindacali si sono mobilitate, diversi siti ne hanno parlato, ci sono state alcune occasioni di riflessione sull’attualità dello Statuto e sul suo significato oggi, in un mondo produttivo cioè profondamente cambiato rispetto al 1970.

E’ mancato, però, un forte coinvolgimento delle strutture e degli organismi dirigenti di Cgil, Cisl e Uil.

Le ragioni sono diverse: proviamo ad elencarne le principali.

  1. a maggio di quest’anno eravamo in piena “emergenza covid” e questo ha impedito riunioni di organismi “in presenza” così come la possibilità di riempire strutture congressuali e dar quindi vita a dibattiti “dal vivo”; in più non c’era solo la preoccupazione per così dire “sanitaria”: tutte le strutture sindacali erano impegnate, al limite del collasso, nelle procedure volte a dare un sostegno economico alle lavoratrici ed ai lavoratori che non potevano più lavorare a causa del virus. La cassa integrazione veniva prima di tutto;
  2. sicuramente –a mio parere- c’è un elemento di disagio nel “celebrare” il varo dello Statuto ed è costituito dal fatto che quelle norme sono state –nel corso degli anni- per così dire un po’ “ammaccate”, a partire dal famoso articolo 18 (divieto di licenziamenti illegittimi);
  3. per molti aspetti oggi sembra prevalere nei lavoratori l’interesse per l’aspetto della protezione dei diritti individuali, a scapito di quello per la tutela collettiva (sindacale);
  4. infine bisogna fare i conti con il cambiamento radicale avvenuto nella struttura produttiva italiana: oggi poche grandi industrie “post-fordiste”, molto terziario polverizzato che elude, o rende difficile l’applicazione, di alcune importanti norme statutarie.

Ma, nonostante tutto, c’è da dire che la legge del ’70 ha ancora molte frecce al suo arco.

In questa serie di articoli ne proviamo a ripercorrere il cammino nel contesto politico e sociale della fine degli anni ’60 e dell’inizio degli anni ’70.

La Fase riformatrice

La fase riformatrice del centro-sinistra: una serie di leggi e di accordi che migliorano i rapporti sociali nel nostro paese. L’onda lunga del movimento del ’68 si concretizzò in un insieme di leggi di riforma del sistema paese Italia. Oltre allo Statuto ricordiamo: l’accordo del 18 marzo 1969 tra Cgil, Cisl e Uil e Confindustria per l’abolizione delle zone/gabbie per i minimi salariali; la Legge 30 aprile 1969 n°. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale); il fondamentale rinnovo del contratto dei metalmeccanici del 21 dicembre 1969; la Legge 11 dicembre 1969 n°. 910 (Provvedimenti urgenti per l’Università) sulla liberalizzazione dell’accesso e dei piani di studio universitari.

 

Lo Statuto frutto di una convergenza di forze politiche e sociali progressiste, supportate da intellettuali che ne sono stati l’espressione.                                                                    

Lo Statuto non apparve improvvisamente o prese vita solo per effetto di iniziative di singoli esponenti politici nè vide la luce in una specie di vuoto pneumatico.

Come scrive Giorgio Benvenuto (2): ”L’evoluzione dello scenario politico e sindacale cambiò nel 1968 con la contestazione dei giovani e continua nel 1969 nelle fabbriche e nel Paese con l’autunno caldo. Le riforme del centro sinistra avevano dovuto fare i conti con la linea Carli Colombo e con il “tintinnio delle spade” (ipotesi di golpe militari di destra sostenuti da parte della Cia –ndr) di cui parlò nei suoi diari Pietro Nenni nel 1966.

Vengono ottenuti però alcuni risultati. Il 15 luglio1966 il Parlamento approva la legge 604 sui licenziamenti che prevede la giusta causa e l’obbligo di indennizzo monetario, non quello della riassunzione in caso di licenziamento ingiustificato. Si riapre con il centro sinistra il discorso sull’unità sindacale tra Cgil, Cisl e Uil. I rapporti di forza cambiano. Il sindacato unito diviene più forte.

La vera svolta avviene con Giacomo Brodolini.

Divenuto Ministro del Lavoro il 13 dicembre 1968 nel governo Rumor, promuove una vasta attività legislativa in materia previdenziale e sindacale. Decide di porre con forza il problema dell’attuazione dello Statuto dei lavoratori…”.

Brodolini muore a Zurigo l’11 luglio 1969 all’età di 49 anni.

Gli succede nel Ministero l’On. Carlo Donat Cattin, che ne prosegue l’opera, e l’11 dicembre il disegno di legge del governo è approvato in prima lettura dal Senato con i voti favorevoli dei partiti di centro-sinistra e –dall’opposizione- del partito liberale, si astengono Msi da una parte, e Pci dall’altra.

Il 12 dicembre 1969 è il giorno del primo grande attentato di marca reazionaria e fascista, che rispondeva alla perversa logica di mantenere “serrate” le fila del cosiddetto blocco occidentale.   

                                                                                          

Lo statuto è una grande legge di sostegno alle organizzazioni sindacali, che ne consente la presenza sui luoghi di lavoro ed una conseguente autoriforma, in sintonia con le lotte operaie del ’68-’69.

 

La “bussola” dello Statuto:

  1. nel rapporto tra imprenditore e lavoratore, quest’ultimo è la parte più debole;
  2. vengono riconosciuti i diritti fondamentali (“costituzionali”) dei lavoratori insieme alle modalità con cui immediatamente possono essere tutelati (in sede di magistratura);
  3. le organizzazioni sindacali sono lo strumento più efficace e completo per tutelare i lavoratori e quindi godono di particolari diritti.

L'iter dello Statuto

L’iter dello statuto tra scontri sociali e due gravi attentati di marca neofascista. • Il 9 aprile 1969 la polizia spara sui lavoratori a Battipaglia mentre è in corso la protesta per la chiusura del locale tabacchificio: 2 morti, 200 feriti. • Strage di piazza Fontana a Milano (12 dicembre 1969): esplosione nella Banca dell’Agricoltura, 17 morti, 87 feriti. • Strage di Gioia Tauro (22 luglio 1970): riconosciuta come tale solo nel 1993 durante la maxi inchiesta. “Olimpia 1” sulla ‘ndrangheta calabrese, deragliamento del treno Palermo-Torino, 6 morti, 70 feriti.

 

L’ ”anima sociale e giuridica” dello Statuto: Gino Giugni.

Non c’è dubbio che è stato Gino Giugni, professore e socialista, a svolgere un ruolo fondamentale nel delineare la “spina dorsale” della nuova legge e a trovare la giusta mediazione tra due “anime”, quella che premeva per sancire i diritti individuali dei lavoratori immediatamente garantiti dal ricorso in magistratura e quella che sottolineava soprattutto la necessità di garantire l’agibilità sui luoghi di lavoro ai soggetti collettivi impegnati a tutelare i lavoratori, cioè le organizzazioni sindacali.

Sullo Statuto, che iniziava il suo iter parlamentare, ne riportiamo, in parte, la sua intervista all’Avanti (1).

GINO GIUGNI

Da quanto è stato anticipato alla stampa apprendiamo che lo statuto dei lavoratori contiene norme relative alla dignità e alla libertà dei lavoratori nonché al sindacato. Ci puoi dire in sintesi qual è il contenuto di tali norme?

“Tra le due parti del progetto che riguardano rispettivamente i diritti dei lavoratori e la presenza del sindacato in fabbrica, esiste innanzitutto una stretta connessione. La nostra tesi infatti è che la creazione di un clima di rispetto della dignità e libertà del lavoratore non può derivare soltanto da una dichiarazione di questi principi, anche quando ad essa, come nel caso nostro, si accompagnino adeguate sanzioni. In realtà, come l’esperienza insegna, la sanzione più efficace riposa nella capacità di contestazione e di innovazione del sindacato e perciò occorre che il sindacato sia presente nell’azienda.

  1. La prima parte del progetto riguarda la garanzia della libertà di manifestazione del pensiero, naturalmente in forme che non impediscano lo svolgimento del lavoro; vengono inoltre eliminate le pratiche di controllo fiscale, le quali sono, purtroppo, ignote dove soprattutto il sindacato è più debole. Tali sono le cosiddette polizie private, le ispezioni personali che potranno essere ammesse solo quando ne ricorre la necessità, e con tutte le garanzie del caso, i controlli per assenza malattia che vano oltre la necessità di reprimere gli abusi, i controlli a distanza con apparati televisivi o di altro tipo che sottopongono il lavoratore ad una vigilanza continuativa, l’irrogazione arbitraria di sanzioni disciplinari, per le quali sono introdotte soprattutto speciali garanzie procedurali.

 

  1. Per la parte concernente più direttamente il sindacato, basti dire che, in pratica, ogni sindacato rappresentativo potrà creare la propria rappresentanza a livello aziendale con la semplice indicazione dei lavoratori o degli organismi a tal fine destinati; per questi saranno operative varie garanzie: diritto di indire assemblee e referendum, di disporre dei locali (nelle imprese con più di 300 dipendenti) e di permessi retribuiti; mentre sarà operativa una speciale tutela contro i licenziamenti e i trasferimenti per rappresaglia.
  2. La creazione di un ampio spazio per il sindacato nell’azienda è un’esigenza che si è manifestata in tutti i paesi europei e il diritto sindacale italiano con questa legge apparirà tra i più avanzati se non il più avanzato in senso assoluto.
  3. A maggiori poteri si accompagnano naturalmente maggiori responsabilità; ma credo che i sindacati italiani siano in grado di assolvere queste ultime; mentre un imprenditore moderno non può non accettare di buon grado il quadro di relazioni industriali che estende l’area del dialogo e quindi della contrattazione”.

 

  1. Intervista a Gino Giugni apparsa sull’Avanti! del 24 giugno 1969. Fondo Giugni, presso la Fondazione Pietro Nenni

Share This: